Computabile la superficie utile di sottotetto e seminterrato per l'esclusione del beneficio 'prima casa'
23 Settembre 2016
Non importa che non siano abitabili: sottotetto e seminterrato concorrono a formare la superficie utile complessiva ai fini del beneficio prima casa. Lo dicono i Giudici della Cassazione con la sentenza del 16 settembre 2016, n. 18206.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di due contribuenti, marito e moglie, proprietari di un immobile ritenuto dall'Agenzia delle Entrate di lusso, in quanto eccedente il limite di 240 metri quadri; eccedenza che si basava sul computo di due ambienti non abitabili.
La Cassazione ha sottolineato che per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, di conseguenza, sia esclusa dall'agevolazione prima casa bisogna far riferimento alla superficie utile complessiva: un dato che non tiene conto dell'abitabilità dell'immobile, in quanto non si tratta di un parametro richiamato dall'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969. Viene invece preso in considerazione il criterio dell'utilizzabilità degli ambienti. La revoca del beneficio è legittima dove, mediante un intervento edilizio, possa computarsi nella superficie utile un vano deposito di un immobile, come nel caso in esame.
“Esattamente i Giudici di appello hanno ritenuto computabile la superficie del sottotetto e del seminterrato – specificano dalla Cassazione – in quanto deve ritenersi che anche il seminterrato ed il sottotetto siano computabili ai fini della superficie utile complessiva”. Nel caso in esame, superando, con essi, i 240 metri quadri, il beneficio prima casa non poteva essere applicato. |