Conciliazione anche in secondo grado con il nuovo contenzioso tributario
23 Ottobre 2015
La conciliazione cambia volto con l'entrata in vigore del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, sul contenzioso tributario. Rivisitando l'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, il legislatore ha revisionato tutta la disciplina, introducendo notevoli novità, tra le quali la più rilevante è forse quella dell'ampliamento del limite temporale entro il quale si può conciliare la lite. Andiamo con ordine. Il decreto distingue nettamente la conciliazione fuori udienza da quella in udienza. Il rinnovato art. 48 (si veda l'art. 9 del Decreto 156/2015) definisce che, se in pendenza di giudizio, le parti raggiungono un accordo conciliativo, devono presentare una istanza congiunta sottoscritta o personalmente o dai difensori. Tale istanza potrà definire la lite completamente o parzialmente. Se, a questo punto, la data di trattazione è già stata fissata, e se sussistono condizioni di ammissibilità, la commissione può sentenziare sulla cessazione della materia del contendere, anche solo parzialmente (e in questo caso, si procederà con la ulteriore trattazione della causa per il rimanente). Venendo alla conciliazione fuori udienza, introdotta dal nuovo art. 48-bis, viene specificato che “ciascuna parte […] può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia”. Inoltre, “all'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo”. Ora, fatte queste premesse, il legislatore ha introdotto il nuovo art. 48-ter che, trattando della definizione e pagamento delle somme dovute, argomenta che le sanzioni amministrative si applichino nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, se la conciliazione si vada perfezionando nel primo grado di giudizio, e del cinquanta per cento se si perfezioni nel secondo. Si tratta di una novità, che introduce la possibilità di conciliare anche in secondo grado, togliendo il limite della Commissione Provinciale fino ad ora in vigore. |