Il furto non giustifica la mancata presentazione della documentazione contabile

La Redazione
23 Ottobre 2015

Dichiarare che le scritture contabili richieste dal Fisco sono state rubate è una giustificazione che può far sollevare qualche perplessità. I Giudici hanno dunque confermato la condanna pendente su un imprenditore accusato del reato ex art. 10, D.Lgs. n. 74/2000.

Asserire che le scritture contabili richieste dal Fisco sono state rubate è una giustificazione che può far sollevare qualche perplessità. Così, non sorprende che i Giudici della Cassazione, nella recente sentenza del 19 ottobre 2015, n. 41830, abbiano confermato la condanna pendente su un imprenditore accusato del reato ex art. 10, D.Lgs. n. 74/2000, ovvero dell'occultamento o della distruzione delle scritture: l'imprenditore adduceva come motivo della mancata presentazione della documentazione contabile il fatto di aver subito il furto dell'auto sulla quale egli aveva lasciato le scritture. Secondo la Corte territoriale, i documenti conservati in quell'auto non potevano certo essere le scritture obbligatorie; insomma, il suo reddito era stato ricostruito induttivamente, ma di certo tale ricostruzione non poteva essere equiparabile a quella realizzabile sulla base della documentazione contabile.

“La Corte territoriale – si legge in sentenza – ha ritenuto sulla base delle risultanze processuali che non potessero esservi dubbi in ordine alla distruzione o, comunque, all'occultamento delle scritture contabili”. Infatti, nella stessa denuncia effettuata dall'imprenditore, si faceva riferimento a “fatture e fogliettini” relativi all'attività lavorativa, che non potevano certo essere le scritture oggetto della vertenza. A peggiorare le cose, nel periodo successivo non erano state ripristinate le scritture: insomma, tutto faceva immaginare che non si trattasse di un mero smarrimento. Ciò detto, era del tutto irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, che si fosse ricostruito in via presuntiva il reddito di impresa: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, proprio perché la norma intende assicurare la trasparenza fiscale del contribuente, è irrilevante che delle operazioni non documentate venga effettuata la ricostruzione ab externo, attraverso riscontri incrociati, presso i soggetti economici cui si riferiscono quelle operazioni”.

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