Solo l'urgenza salva l'atto impositivo emesso ante tempus

La Redazione
23 Novembre 2015

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23547/2015, ha statuito che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di recupero del credito d'imposta determina l'illegittimità dell'atto impositivo emesso prima della scadenza.

La Cassazione è recentemente ritornata sul tema dell'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, specificando come in assenza dei motivi di urgenza non si possa considerare legittimo l'avviso di recupero.

La vicenda in breve. La Commissione Regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio in merito ad un avviso di recupero di un credito di imposta per incremento occupazionale, emesso dopo una verifica presso i locali aziendali. Secondo la CTR, l'inosservanza del termine di 60 giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica per la notifica dell'avviso di accertamento non poteva comportare l'annullamento dell'atto, non essendo tale sanzione prevista dall'art. 12 della Legge n. 212/2000.

Per annullare la precedente sentenza della CTR, la società è ricorsa in Cassazione, che il 18 novembre 2015 ha depositato la sentenza n. 23547.

Il secondo motivo di ricorso ha trovato l'accoglimento dei giudici della Cassazione: “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a garanzie fiscali – hanno affermato i Giudici della Corte – l'art. 12, comma 7 della Legge n. 212/2000 è stato interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di recupero di credito di imposta […] determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus”.

Potevano “salvare” l'atto soltanto motivi di particolare urgenza, che tuttavia non sono stati addotti né a livello di enunciazione, né a livello di prova: come già aveva affermato la Commissione Regionale, non era sufficiente il fatto che il PVC fosse noto al contribuente in quanto notificato prima dell'avviso impugnato. Il termine previsto è infatti posto a “garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi di buona fede e collaborazione tra Amministrazione e contribuente”. Ma – sottolineano in ultimo i Giudici – il vizio invalidante non è consistito nella mera omessa enunciazione dei motivi di urgenza, quanto piuttosto nella effettiva assenza del requisito, che doveva essere provato dall'Ufficio.

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