Sopravvenienze per ristrutturazione: attive e tassabili pro quota

La Redazione
23 Novembre 2015

La Corte di Cassazione ha affermato, con la sentenza n. 23555/2015, che le sopravvenienze che la ditta individuale ha ottenuto per la ristrutturazione di un immobile sono considerate attive e tassabili pro quota.

Le sopravvenienze che la ditta individuale ha ottenuto per la ristrutturazione di un immobile sono considerate attive e tassabili pro quota. È quanto ha affermato la Cassazione, con la sentenza del 18 novembre 2015, n. 23555, confermando l'accertamento per il recupero di IRPEF e IRAP considerando tali contributi da iscrivere in conto capitale e non in quello impianti.

La ricorrente, impugnando la sentenza della CTR, sottolineava come i finanziamenti ottenuti per la ristrutturazione di un fabbricato rurale e per l'acquisto di attrezzature e di arredi, dovessero essere considerati a livello fiscale quali “in conto impianti”, poiché correlati all'onere di uno specifico investimento in beni ammortizzabili.

Non di questo avviso è stata la Corte di Cassazione, per la quale sono considerati sopravvenienze attive quei proventi in denaro conseguiti a titolo di contributo. “Tali proventi – secondo i Giudici, che si sono richiamati all'art. 55, comma 3, lett. b), del T.U.I.R. – concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quelli successivi, ma non oltre il quarto”.

Nelle modificazioni successive della norma è stato specificato che i proventi in denaro conseguiti a titolo di contributi rappresentano sopravvenienze attive, ma non quelli in conto impianti, i quali sono finalizzati all'acquisizione di beni materiali o immateriali ammortizzabili, qualunque sia la modalità di erogazione degli stessi (o erogazione di somme in denaro, o riconoscimenti di crediti).

I Giudici hanno quindi specificato cosa siano i contributi in conto capitale, vale a dire quelli erogati per aumentare i mezzi patrimoniali di soggetti beneficiari, senza correlazione della loro concessione con l'onere dell'effettuazione di un particolare investimento.

Ora, la CTR, avendo rilevato correttamente come le opere di ristrutturazione fossero dirette “quantomeno a potenziare una struttura già esistente”, ma non all'acquisto ex novo di beni ammortizzabili, ha ricompreso i contributi oggetto della contesa tra quelli in conto capitale, integranti sopravvenienza attiva, tassabile cioè pro quota. A questo punto, l'accertamento è stato dichiarato legittimo, per omessa dichiarazione di sopravvenienze attive.

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