Possibile detrarre l'eccedenza d'imposta anche oltre il termine annuale

La Redazione
23 Novembre 2016

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23624/2016, ha ricordato che la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23624/2016, ha ricordato che la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.

La vicenda in esame vede l'Agenzia delle Entrate ricorrere avverso la decisione presa dai giudici di merito, i quali quest'ultimi sul tema oggetto di controversia (dichiarazione dei redditi) ritenevano che il credito potesse essere fatto valere al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. L'Amministrazione ricorrente, invece, ritiene che l'omessa dichiarazione del credito IVA nell'anno di competenza preclude al contribuente la possibilità di far valere tale credito con la dichiarazione successiva, entro i due anni dalla maturazione del credito. Dunque, il diritto alla detrazione si esercita solo con la dichiarazione annuale.

La decisione finale spetta ai giudici di legittimità, che discostandosi dalla tesi sostenuta dal Fisco avvalorano quella della CTR, in sostanza ritengono che il diritto alla detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale, purché si dimostri che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta (assoggettati a IVA o comunque finalizzati a operazioni imponibili, cfr. Cass. civ., ss.uu., n. 17757/2016).

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