Determinazione degli interessi di mora maturati sui tributi ammessi al passivo, dalla Corte chiarimenti

La Redazione
23 Novembre 2016

La Corte statuisce in tema della giusta determinazione degli interessi di mora maturati sui tributi ammessi al passivo. I giudici chiariscono che vanno ammesse al passivo fallimentare le spese, prevedendone inoltre la rimborsabilità di quelle relative alle procedure esecutive individuali.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23643/2016, ha statuito sul tema della giusta determinazione degli interessi di mora maturati sui tributi, in particolare sulle spese d'insinuazione al passivo che nel caso di specie venivano eccepite al fallimento e relativi alla determinazione degli interessi.

La Corte ha statuito che le spese sostenute dall'Agente della riscossione, rappresentano i costi normativamente forfettizati di una funzione pubblicistica e, in quanto previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui agli artt. 51 e 52 della L. fall., hanno natura concorsuale. È in ragione di un'applicazione estensiva dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 – proseguono i giudici di legittimità – che vanno ammesse al passivo fallimentare le spese, prevedendone inoltre la rimborsabilità di quelle relative alle procedure esecutive individuali, poichè un trattamento differenziato delle due voci risulterebbe ingiustificato.

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