Determinazione degli interessi di mora maturati sui tributi ammessi al passivo, dalla Corte chiarimenti
23 Novembre 2016
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23643/2016, ha statuito sul tema della giusta determinazione degli interessi di mora maturati sui tributi, in particolare sulle spese d'insinuazione al passivo che nel caso di specie venivano eccepite al fallimento e relativi alla determinazione degli interessi.
La Corte ha statuito che le spese sostenute dall'Agente della riscossione, rappresentano i costi normativamente forfettizati di una funzione pubblicistica e, in quanto previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui agli artt. 51 e 52 della L. fall., hanno natura concorsuale. È in ragione di un'applicazione estensiva dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 – proseguono i giudici di legittimità – che vanno ammesse al passivo fallimentare le spese, prevedendone inoltre la rimborsabilità di quelle relative alle procedure esecutive individuali, poichè un trattamento differenziato delle due voci risulterebbe ingiustificato. |