Depositi IVA: confermata la natura di tributo interno

La Redazione
23 Dicembre 2015

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25325/2015, si è pronunciata in merito all'IVA all'importazione, chiarendo che si tratta di un tributo interno, e la cui sanzione è da ricercare tra le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.

Il deposito IVA è un tributo interno, che va sanzionato secondo quanto stabilito per le violazioni tributarie in tema di imposte dirette, sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi. Ad affermarlo, i Giudici della Corte di Cassazione con l'ordinanza del 16 dicembre 2015, n. 25325.

L'Agenzia delle Entrate aveva irrogato alcune sanzioni ad una società che aveva gestito irregolarmente un deposito IVA consentendo ad un importatore il deposito solo virtuale, senza una inserzione materiale e determinando così l'evasione dell'IVA all'importazione.

La CTR aveva ritenuto che la mancata introduzione della merce importata nel deposito IVA determinava l'impossibilità di considerare l'immissione come un'importazione in sospensione di imposta. Per l'Agenzia delle Dogane, che aveva impugnato tale sentenza, si sarebbe dovuta semmai applicare la disciplina sanzionatoria in materia di diritti di confine.

A dirimere la questione, la Corte di Cassazione: “La sanzione applicabile all'importatore che si avvalga del sistema di sospensione del versamento dell'IVA senza immettere materialmente la merce nel deposito, va individuata, in assenza di disposizioni sanzionatorie speciali per l'omesso o ritardato versamento del tributo […] nell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, che è norma di carattere generale, atteso che […] l'IVA all'importazione è un tributo interno”. Tale articolo, in ambito di ravvedimento, prevede la riduzione della sanzione se la violazione non è già stata contestata o non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche.

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