Mancata esposizione degli elementi passivi fittizi: il reato di dichiarazione fraudolenta non sussiste

La Redazione
23 Dicembre 2015

I Giudici della Cassazione, con la sentenza n. 49570/2015, hanno sancito che affinché si possa configurare il reato di dichiarazione fraudolenta è indispensabile che vi sia la presentazione di una dichiarazione fiscale che evidenzi gli elementi fittizi.

Se in dichiarazione non sono indicati gli elementi passivi fittizi, non può essere configurato il reato di dichiarazione fraudolenta: infatti, le condotte pregresse ad essa, quali l'acquisizione e la registrazione nelle scritture contabili, sono sul piano penale del tutto irrilevanti. Lo hanno affermato i Giudici della Cassazione con la sentenza del 16 dicembre 2015, n. 49570, assolvendo un commercialista che aveva consentito di evadere le imposte avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, fungendo da tramite tra i suoi clienti e una struttura che curava l'emissione delle fatture tramite una società estera.

Il reato di dichiarazione fraudolenta, mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti […] consiste, come espressamente previsto dalla norma […] nel fatto di colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi”. Con tale premessa, i Giudici hanno però affermato che tale delitto “non possa essere punito a titolo di tentativo”. Da ciò consegue che il reato si possa considerare perfezionato solo con la presentazione della dichiarazione, mentre le condotte pregresse ad essa non possono essere considerate rilevanti sul piano penale, non potendo infatti essere punite a titolo di tentativo.

Nel caso in esame, ammettono i Giudici, il fatto come contestato all'imputato è “in realtà un fatto all'evidenza non connotato da disvalore penale, mancando in esso alcun riferimento alla necessaria ed imprescindibile indicazione in dichiarazione delle fatture emesse”. All'imputato si contestava infatti di avere consentito l'evasione delle imposte avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, facendo da tramite, specificando la registrazione delle fatture nelle scritture contabili senza soffermarsi sull'avvenuta indicazione delle fatture nelle dichiarazioni contabili. Insomma, il contribuente aveva ragione nell'indicare come le contestazioni mossegli in tal forma non fossero previste dalla legge come reato, e ciò ha comportato la cassazione della precedente sentenza di CTR.

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