Cessione di società “scatola vuota”: reato di omessa dichiarazione dei redditi o IVA
24 Gennaio 2017
Se l'ex amministratore cede una società senza attivo, indebitata con il Fisco e – sostanzialmente – vende la classica “scatola vuota”, può essere condannato per evasione IVA. Lo specificano i Giudici della Corte di Cassazione con la sentenza depositata il 23 gennaio 2017, n. 3082, che annotano come sia irrilevante che a esporre in bilancio i costi fittizi sia stato il nuovo amministratore.
Nel caso in esame, l'amministratore pro tempore di una S.r.l. aveva indicato elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, aggiungendo elementi passivi fittizi; ma, alla data della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale a fini IVA, l'imputato aveva cessato di essere amministratore della società; carica assunta dal coimputato. Secondo la Corte d'Appello, anche la cessione della società presentava profili peculiari, in quanto al coimputato veniva venduta una società “scatola vuota”, senza alcun attivo e in presenza di un debito di 200mila euro. Da ciò, i Giudici di merito rilevavano la natura fittizia della cessione.
Ma il ricorso in Cassazione non ha avuto esito positivo, per l'imputato: infatti i Giudici hanno affermato che i profili del reato erano riscontrabili nell'alienazione, che riguardava – come visto – una società senza attivo e con un cospicuo debito con il Fisco. Secondo la Suprema Corte, il reato di omessa dichiarazione dei redditi o IVA può essere commesso solo da chi è obbligato alla relativa presentazione: quando colui che vi è obbligato ha omesso di presentare la dichiarazione in quanto istigato o in attuazione di un accordo con il concorrente, anche quest'ultimo risponde del reato anche se privo della qualifica soggettiva richiesta per l'incriminazione della fattispecie incriminatrice. |