Appello: il deposito in CTP è soggetto a termine perentorio
25 Febbraio 2016
I Giudici della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3442/2016, pronunciandosi in merito all'ammissibilità dell'appello, hanno affermato che, qualora il ricorso non sia stato notificato per il tramite di ufficiale giudiziario, il deposito in copia presso la segreteria della Commissione che ha emesso sentenza deve aver luogo, a pena di inammissibilità ex art. 53, comma 2, D.Lgs. 546/92, entro il termine perentorio di trenta giorni, trattandosi di attività finalizzata al perfezionamento del gravame. Tale principio si applica per tutti gli appelli notificati fino al 12 dicembre 2014 (per effetto dell'art. 36 D.Lgs. n. 175/2014 che ha abrogato il comma 2, art. 53 cit.).
La controversia in esame prende avvio dal ricorso proposto dal contribuente contro la pronuncia di inammissibilità della CTR sull'appello proposto contro la decisione di primo grado, per mancanza della prova del deposito dell'impugnazione presso la segreteria della Commissione provinciale.
La Corte ha chiarito la ratio della disposizione è stata identificata, anche dalla Corte Costituzionale, con la finalità di rendere nota alla Commissione provinciale l'impugnazione della sentenza così da impedire il passaggio in giudicato della pronuncia; tale finalità è soddisfatta solo "dopo" che vi sia stata la costituzione in giudizio dell'appellante; e inoltre deve considerarsi che l'adempimento del deposito non comporta, per la parte, particolari difficoltà e, dunque, non rende estremamente difficile l'esercizio del suo diritto di difesa. Tali principi, proseguono i Giudici, non appaiono scalfiti dalle argomentazioni proposte dal contribuente né può applicarsi al ricorso in esame l'art. 36 del D.Lgs. n. 175/2014 con il quale è stato soppresso il secondo comma dell'art. 53 cit..
Alla luce di tali considerazioni i Giudici di legittimità rigettano il ricorso del contribuente.
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