Non rileva l'affidamento della contabilità a terzi per la liquidazione dell'IVA

La Redazione
24 Marzo 2016

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5401 del 18 marzo scorso, ha affermato che è del tutto irrilevante che vi sia l'affidamento della contabilità a terzi, in quanto ciò non determina uno slittamento dei termini.

Del tutto irrilevante è il comportamento concludente di affidamento della contabilità a terzi, ai fini dell'individuazione dei tempi di versamento dell'IVA in esito alle liquidazioni periodiche”. Questo quanto si evince dalla sentenza n. 5401 dello scorso 18 marzo, frase che ben riassume la decisione presa dalla Cassazione, dunque: la liquidazione mensile IVA effettuata il secondo mese successivo rispetto a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, è a tutti gli effetti tardiva, anche se la contabilità è stata affidata a terzi.

Nel caso di specie, il soggetto destinatario della cartella concernente interessi e sanzioni per il tardivo versamento, è un avvocato che, nell'insorta lite tributaria, difende sé stesso: dopo essere riuscito a convincere i Giudici di primo e secondo grado, improntando la difesa sul predetto comportamento concludente di affidamento, il legale soccombe davanti ai giudici di Cassazione. A non fare breccia tra i Giudici d legittimità è la tesi di estendere il criterio utilizzato dal legislatore per il calcolo dell'imposta da versare anche ai termini per i versamenti periodici. Tale criterio, contemplato dall'art. 1, D.P.R. n. 100/1998 (“il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente”), non ha nulla a che vedere, per la Cassazione, con i termini di versamento. Per i Supremi Giudici “anche nell'ipotesi in cui il contribuente abbia optato per il regime di contabilità presso terzi, non vi è ragione di ritenere che il diverso calcolo dell'imposta da versare … corrisponda anche un diverso termine per effettuare il versamento dell'imposta”.

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