Strumentale l'immobile con destinazione catastale abitativa ma adibito ad uso ricettivo
24 Marzo 2016
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5707/2016, ha ribadito che il sistema dell'IVA, quale imposta armonizzata sulla base delle varie disposizioni comunitarie succedutesi nel tempo, è retto dai due principi fondamentali di neutralità dell'imposta e di detraibilità di quanto pagato dell'imprenditore per l'acquisto dei beni necessari per l'attività svolta; quest'ultimo trova fondamento nell'art. 17 della VI Direttiva, modificato dalla Direttiva 680/1991, a cui tenore "nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall'imposta di cui è debitore: l'IVA dovuta o assolta per le merci che ci sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo debitore dell'imposta all'interno del paese".
I Giudici proseguono nella disamina ricordando inoltre che l'art. 168-bis della Direttiva 2006/112/CE prevede, in caso di bene immobile acquisito dall'impresa e destinato sia all'attività di impresa che all'uso privato dell'imprenditore, una detraibilità limitata alla parte in uso del bene ai fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo. Sulla base di quanto sopra detto, la Corte, nell'esplicitare i tratti caratterizzanti del sistema della detrazione IVA attuato attraverso l'art. 19, D.P.R. n. 633/1972, in relazione a beni o servizi acquistati nell'esercizio dell'impresa, ha chiarito che esso postula una necessaria correlazione fra i beni e servizi acquistati e l'attività esercitata, nel senso che essi devono inerire all'impresa, anche se si tratti di beni non strumentali in senso proprio, purchè siano destinati all'attività dell'impresa stessa. Dunque il nesso oggettivo che si chiede sussistere non è tanto la diretta e meccanica utilizzazione dei beni e/o servizi acquistati, ma piuttosto la "necessaria inerenza tra la singola operazione di acquisto e l'esercizio dell'attività economica del soggetto passivo IVA".
Applicando al caso concreto il summenzionato principio, la sezione tributaria della Corte, chiarisce che la detraibilità dell'IVA sulle fatture dei lavori di ristrutturazione di una porzione di immobile avente destinazione catastale abitativa A/2, ma in concreto utilizzato per lo svolgimento di attività "casa vacanza", dev'essere qualificato come bene strumentale, proprio perchè bisogna partire dal presupposto che la valutazione della strumentalità di un acquisto rispetto all'attività imprenditoriale va effettuata in concreto, non già in termini puramente astratti. Così si esclude che la detrazione dell'IVA possa essere negata in forza dell'astratta classificazione catastale dell'immobile, dando prevalenza sulla concreta destinazione.
Anche la stessa Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto con Risoluzione n. 18/2012, che gli "immobili abitativi, utilizzati dal soggetto passivo nell'ambito di un'attività di tipo ricettivo che comporti l'effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad IVA, debbobo essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura".
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