Rimborsi: la prescrizione non limita la dimostrazione dell'inesistenza

La Redazione
24 Maggio 2016

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10476/2016, ha affermato che è onere del contribuente dimostrare l'inesistenza di un obbligo di versamento, l'Ufficio poi potrà far emergere fatti impeditivi nonostante sia passato il termine di accertamento.

Spetta al contribuente l'onere di dimostrare l'inesistenza di un obbligo di versamento, ma l'Amministrazione può comunque far emergere fatti impeditivi della richiesta nonostante il decorso del termine di accertamento. Lo afferma la Cassazione nella sentenza del 20 maggio 2016, n. 10476.

Nel caso in esame, a seguito di una dichiarazione rettificativa, una società chiedeva con un'istanza di rimborso circa 140 milioni di lire per imposta sostitutiva sui titoli industriali versata in eccedenza. La società ricorreva in CTP contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione: ricorso accolto, e confermato dalla CTR che affermava che “stante il superamento dei termini di rettifica della dichiarazione, si deve affermare la legittimità e la definitività del richiesto rimborso di imposta, poiché è ormai preclusa all'Amministrazione finanziaria qualsiasi attività di verifica documentale in ordine al credito vantato dalla società”.

Secondo i Giudici della Cassazione, però, “la presentazione di una dichiarazione annuale dei redditi (originaria o integrativa) contenente l'esposizione di un credito di imposta, alla quale non sia seguita alcuna rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria nei termini di decadenza per l'azione accertatrice previsti dalla legge, non determina, per ciò solo, un consolidamento del credito d'imposta indicato in dichiarazione e la definitiva costituzione del diritto al rimborso”.

Infatti, sostengono i Giudici, la decadenza dei termini per l'azione accertatrice non determina alcuna preclusione alla possibilità di contestare la sussistenza di un debito quando l'Amministrazione sia destinataria di una richiesta di rimborso di un presunto credito di imposta. A tal proposito, “la decadenza dalla facoltà di rettificare la dichiarazione integrativa non incide sulla procedura di rimborso prevista dall'art. 38 d.P.R. 29 settembre n. 602/1973, che pone a carico del contribuente, che assume di aver versato una somma superiore al dovuto, l'onere di dimostrare l'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, e consente all'Amministrazione finanziaria, presunta debitrice, di allegare i fatti impeditivi della richiesta”.

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