L'Agenzia chiarisce l'IRAP medici
24 Maggio 2016
Come noto, la Legge di Stabilità 2016 (comma 125 L. 208/2015) ha escluso dall'ambito di applicazione dell'IRAP i redditi dei medici derivanti dall'attività svolta avvalendosi di un'autonoma organizzazione qualora gli stessi siano marginali rispetto a quelli conseguiti per l'attività svolta all'interno di una struttura ospedaliera, e quindi avvalendosi di un'organizzazione riferibile ad altrui responsabilità ed interesse. In particolare, la disposizione della Stabilità sancisce l'esonero dall'IRAP per tutti i medici “che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso le medesime strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo”. La norma inoltre prevede che “l'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale.”
Le due disposizioni sono state entrambe oggetto dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 20/E/2016.
In relazione alla determinazione del “reddito complessivo”, richiamato dalla norma con riferimento ai medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture (cd. intramoenia), il documento di prassi precisa che lo stesso deve intendersi riferito “al solo reddito di lavoro autonomo prodotto dal medico, derivante sia dall'attività professionale esercitata presso la struttura ospedaliera sia dall'attività esercitata al di fuori di detta struttura”, specificando espressamente che non devono essere considerate “le altre categorie di reddito che, ai sensi dell'art. 8 del T.U.I.R., concorrono alla determinazione del reddito complessivo ma non rilevano ai fini IRAP (redditi di lavoro dipendente, fondiari, diversi)”.
Sul fronte, invece, della configurabilità dell'autonoma organizzazione ogni volta che si è in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio sanitario nazionale, la Circolare precisa che la disposizione in esame si riferisce al “diverso caso dei medici in Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale”. Sul punto il Fisco sposa l'interpretazione resa dalle Sezioni Unite di Cassazione nella sentenza n. 7291/2016 con cui è stata esclusa la configurazione dell'autonoma organizzazione in relazione all'attività di medicina di gruppo (da parte di medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N.) che si caratterizza, tra l'altro, per l'utilizzo di supporti tecnologici e strumentali comuni e per l'utilizzo da parte dei componenti il gruppo di eventuale personale di segreteria o infermieristico. La presenza di tali dipendenti, per le Sezioni Unite (e, dunque, per l'Agenzia), rientra nel “minimo indispensabile” richiesto per lo svolgimento dell'attività. |