Split Payment, in G.U. il decreto che semplifica i rimborsi in via prioritariaFonte: DM 20 febbraio 2015
02 Marzo 2015
Anticipato sul sito del Dipartimento delle Finanze il 23 febbraio scorso, approda in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, n. 48 del 27 febbraio 2015) il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, che ha modificato l'art. 8, comma 1, del D.M. del 23 gennaio 2015, riducendo, già a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre 2015, i vincoli per i rimborsi IVA da effettuarsi in via prioritaria ai soggetti che effettuano operazioni cui si applica lo split payment, il meccanismo introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che impone alle P.A., ancorché non soggetti passivi IVA, di versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori. In particolare, l'art. 1 del D.M. del 20 febbraio 2015 elimina, dalla formulazione del citato art. 8, comma 1, del D.M. del 23 gennaio 2015, la previsione che subordinava l'ammissione dei soggetti passivi che effettuano le operazioni cui si applica lo split payment fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell'IVA sono eseguiti in via prioritaria (ai sensi dell'art. 38-bis, comma 10, del D.P.R. n. 633/1972) alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. del 22 marzo 2007, ovvero, sia esercizio dell'attività da almeno tre anni e eccedenza detraibile richiesta a rimborso d'importo pari o superiore a 10 mila euro in caso di richiesta rimborso annuale (3 mila euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale) e al contempo di importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto. I rimborsi a favore dei contribuenti che effettuano operazioni cu si applica lo split payment, dunque, sono ora soggetti solo ai presupposti di cui all'art. 30, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972, che richiede l'esercizio esclusivo o prevalente di "attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art. 17, quinto, sesto e settimo comma, nonché a norma dell'art. 17-ter".
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