IVA nelle attrezzature mediche

24 Giugno 2016

Quale aliquota IVA devio applicare con riferimento all'emissione di fatture per noleggio di attrezzature mediche?

Quale aliquota IVA devo applicare con riferimento all'emissione di fatture per noleggio di attrezzature mediche?

Per fornire un'adeguata risposta al quesito occorre svolgere due ordini di considerazioni:

  • innanzitutto, che ai fini IVA la concessione di un bene in noleggio costituisce una prestazione di servizi assoggettata al tributo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, n. 1), del d.P.R. n. 633/1972;
  • in secondo luogo, che per espressa previsione normativa a dette prestazioni si applica la stessa aliquota prevista per la cessione del bene (così dispone il terzo comma dell'art. 16 del decreto IVA).

Si rende, infatti, applicabile l'aliquota agevolata del 4 per cento ai seguenti prodotti (indicati ai numeri 30), 31), 32) e 33), della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. 633/1972):

  • apparecchi di ortopedia;
  • cinture medico-chirurgiche;
  • oggetti ed apparecchi per fratture, quali docce, stecche e prodotti similari;
  • oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre. In tale voce rientrano anche le leghe metalliche nobili per odontoiatria (Risoluzione Agenzia delle Entrate 13 agosto 2002, n. 282/E);
  • apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19);
  • poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11). In tale categoria sono compresi i servoscala e gli altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;
  • gas per uso terapeutico;
  • reni artificiali;
  • parti, pezzi staccati ed accessori che siano destinati “esclusivamente” ai beni di cui sopra. L'Agenzia delle Entrate ha affermato, ad esempio, che si possono considerare tali i nastri di fibra di vetro impiegati nel settore odontoiatrico per la realizzazione di dispositivi di bloccaggio (splint) su denti mobili o lussati, oppure ponti e corone (Risoluzione 11 novembre 2005, n. 156).

La citata aliquota agevolata è applicabile inoltre alle prestazioni relative alle attività di composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, di giornali, libri e periodici, nonché alle protesi e agli ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.

I beni non compresi nell'elenco riportato sono assoggettati ad IVA con l'aliquota ordinaria del 22 per cento.

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