Via libera alla definizione delle liti tributarie

La Redazione
24 Luglio 2017

Definizione agevolata delle controversie tributarie: diffuso lo scorso 21 luglio il modello di domanda di accesso e le relative istruzione, i termini per la presentazione della domanda scadono il 2 ottobre.

L'Agenzia delle Entrate ha diffuso lo scorso 21 luglio il modello di domanda di accesso e le relative istruzione (Provvedimento Prot. n. 140316/2017). La nuova definizione, prevista dalla cd. “manovrina” (art. 11, D.L. 50/2017), segue uno schema molto simile alla rottamazione delle cartelle, prevista invece dal D.L. n. 193/2016. Anche in questo caso, infatti, i contribuenti potranno porre fine alla lite pendente con le Entrate, versando l'importo dell'atto in contestazione, al netto delle sanzioni collegate ai tributi contestati e degli interessi di mora.

Nello specifico, la nuova procedura può essere attivata in relazione alle liti pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, con le seguenti caratteristiche:

  • l'Agenzia delle Entrate deve essere parte della lite;
  • la costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente deve essere avvenuta entro il 31 dicembre 2016;
  • il relativo processo non deve già essersi concluso con decisione definitiva alla data della presentazione della domanda di definizione.

“La chiusura riguarda non soltanto le controversie instaurate avverso avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni” spiega una nota dell'Agenzia “ma anche quelle inerenti agli avvisi di liquidazione e ai ruoli”. “Restano, invece, escluse” viene aggiunto “le liti relative al rifiuto alla restituzione di tributi, quelle di valore indeterminabile, come, ad esempio, per il classamento degli immobili e, più in generale, quelle per le quali manchino importi da versare da parte del contribuente”.

Le domande di adesione devono essere inviate telematicamente entro il 2 ottobre (la scadenza è in realtà fissata al 30 settembre ma si tratta di un sabato). Entro la medesima data devono altresì essere versati gli importi dovuti o la prima rata (la rateizzazione è concessa solo se l'importo netto dovuto è superiore ai 2.000 euro, in due o tre rate).

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