Maggiorazione del 10% per le multe pagate in ritardo
24 Ottobre 2016
Non paghi le multe entro la scadenza? La somma delle violazioni al codice della strada non pagate viene iscritta a ruolo, con la maggiorazione del 10% semestrale. Lo conferma la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 ottobre 2016, n. 21259. Accogliendo il ricorso di Equitalia, i Giudici della Corte hanno riformulato la tesi della CTR, secondo la quale le maggiorazioni andavano annullate. Il contribuente, però, deduceva la nullità della cartella emessa da Equitalia per la decadenza dei termini di riscossione. Al centro del contendere, il dettame dell'art. 27 della Legge n. 689/1981, che il tribunale dichiarava essere inapplicabile.
I Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso presentato da Equitalia, asserendo che “in materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada, va applicata la maggiorazione del 10% semestrale, ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 689/1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”. Dunque, correttamente erano state iscritte a ruolo anche le maggiorazioni; e d'altronde ciò è concorde anche con l'art. 206 del codice della strada, il quale si rifà all'art. 27 della Legge n. 689/2016. Pertanto, la sentenza di secondo grado è stata cassata.
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