Limiti alla confisca per equivalente per l'emissione di fatture false

La Redazione
24 Ottobre 2016

In tema di reati tributari non si può disporre la confisca per equivalente del profitto del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, se dalla condotta degli imputati non derivi un effettivo risparmio di imposta né per l'emittente né per il destinatario dei documenti fittizi. Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 43952/2016.

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non si può commisurare al beneficio fiscale, per quanto concerne il reato di emissione di fatture false. Lo spiegano dalla Terza Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza del 18 ottobre 2016, n. 43952. In essa, i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso di un pm avverso due contribuenti, nei confronti dei quali era stato disposto il sequestro preventivo dei beni: i due contribuenti, marito e moglie, erano l'una amministratrice unica di una S.r.l. e l'altro era l'amministratore di fatto; entrambi avevano emesso fatture per operazioni inesistenti, in modo da consentire l'evasione a terzi.

Secondo la Suprema Corte, in tema di reati tributari non si può disporre la confisca per equivalente del profitto del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, se dalla condotta degli imputati non derivi “un effettivo risparmio di imposta né per l'emittente né per il destinatario dei documenti fittizi”.

Nel caso in esame, non c'erano elementi volti ad individuare il profitto dell'emittente le fatture per operazioni inesistenti. “In materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti – hanno quindi affermato i giudici nella sentenza – il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, poiché il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 74/2000 – escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture e chi se ne avvale – impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo”.

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