Non costituisce ricavo e non è soggetto ad IVA la somministrazione di pasti ai dipendenti
24 Ottobre 2016
La somministrazione dei pasti ai dipendenti da parte del datore di lavoro non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e non è assoggettabile ad IVA. È così che i giudici della Corte risolvono la controversia, con il principio esposto nella sentenza n. 21290/2016.
La questione prende avvio da una contestazione mossa dal contribuente in merito ad una presunzione di maggiori ricavi dedotta dall'Amministrazione, in relazione ai pasti somministrati ai dipendenti non fatturati come autoconsumo.
Mentre la CTP accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, la CTR rigettava l'appello proposto dalla stessa accogliendo invece quello incidentale dell'Ufficio. In particolare i giudici di seconde cure sostenevano che il vitto fornito al personale dipendente rientra fra le attività con "finalità estranee all'esercizio dell'impresa" di cui all'art. 53, comma 2, TUIR. L'applicazione dell'IVA deriva dal carattere di cessione gratuita di alimenti e bevande prevista dall'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, che considera cessione di beni anche quella effettuata a titolo gratuito quando si tratti di beni la cui produzione o commercio rientra nell'attività propria dell'impresa.
Precedentemente la stessa Corte sul punto aveva ritenuto che in tema di IVA, le somministrazioni di pasti ai soci, familiari e dipendenti dell'imprenditore, il quale svolge attività di ristorazione, non hanno per oggetto un facere, bensì la cessione gratuita di beni, non rientrando così nella previsione dell'art. 3 del d.P.R. n. 633/1972 (dove appunto non costituiscono prestazioni di servizi le somministrazioni di alimenti e bevande non effettuate verso corrispettivo), ma rientrano invece nella previsione dell'art. 2, comma 2, del citato d.P.R., che riconduce nel concetto di cessione di beni anche quella effettuata a titolo gratuito, allorché si tratti di beni la cui produzione o il cui commercio rientri nell'attività propria dell'impresa.
I Giudici non ignorano il precedente, tuttavia, sulla base di una serie di considerazioni, sostengono che: "i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa vanno compresi tra i ricavi se destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, ed alle spese se destinati ai dipendenti, con la precisazione che, nel caso di consumo personale o familiare dell'imprenditore, per i beni consumati da questi dev'essere considerato il «valore normale». Dunque – proseguono dalla Corte – i beni attribuiti ai dipendenti, per la loro natura di 'costi', non possono essere compresi tra gli elementi positivi del reddito, e quindi, il loro valore non costituisce elemento presuntivo di afferente percezione di reddito". Se ne ricava che la somministrazione di pasti ai dipendenti non concorre a formare il reddito e non è assoggettabile ad IVA.
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