Gli estratti conto bancari sostengono l'impugnazione dell'accertamento
24 Novembre 2015
Gli estratti dei conti correnti possono essere prova idonea a sostegno dell'impugnazione di un avviso di accertamento. Lo hanno ribadito i Giudici della Cassazione con l'ordinanza del 20 novembre 2015, n. 23826.
La vicenda: il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento con il quale era stato rettificato in aumento il reddito di imposta relativo al 2001; tanto la CTP quanto la CTR avevano rigettato il suo ricorso, affermando come il contribuente non avesse dimostrato che dai conti correnti vi fossero state uscite finanziarie corrispondenti agli incrementi patrimoniali.
“A norma dell'art. 38, comma sesto, del D.P.R. n. 600/1973 – hanno affermato i Giudici della Corte – l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta”. Ora, la disposizione prevede anche che tali redditi debbano risultare da una idonea documentazione. Cosa si intende per documentazione idonea? Per la Corte, essa è qualcosa di più della mera affermazione della disponibilità di ulteriori redditi: deve essere una prova documentale, basata “su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto”. E, per i Giudici, la prova richiesta può essere semplicemente quella degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, “idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice transito nella disponibilità del contribuente”. Essendosi la sentenza di appello discostata da tali enunciati, è stata cassata. |