Somme erogate dall’associazione ai propri volontari: compensi o rimborsi spese?
25 Novembre 2015
In tema di erogazioni da parte di un'associazione di volontariato a favore dei propri associati, la Corte di Cassazione precisa che la qualificazione di tali somme quali rimborsi spese, piuttosto che compensi, prescinde dalle previsioni di uscita indicate nel bilancio preventivo, rilevando a tal fine la sola documentazione delle spese sostenute dall'associato e i limiti individuali predeterminati dagli organi deliberativi dell'associazione.
La vicenda dalla quale origina la sentenza in oggetto vede contrapposte l'Agenzia delle Entrate ed un'Associazione volontaria di pubblica assistenza che si era vista recapitare un avviso di accertamento con il quale venivano recuperate a tassazione le somme erogate ai propri associati riqualificandole da rimborsi spese a compensi. La CTR Lombardia, in riforma della sentenza di prime cure, annullava l'avviso di accertamento e confermava la natura di rimborsi spese delle somme erogate, motivando sull'esiguità delle stesse e sulle modalità forfettarie di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate propone ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale chiarendo la portata dell'art. 2, L. n. 266/1991, ribadisce che gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propri associati devono considerarsi compensi – e come tali assoggettati a tassazione – laddove siano corrisposti a titolo forfettario, circostanza il cui onere probatorio, in senso negativo, grava sul contribuente (l'associazione, in caso di ritenuta alla fonte, o l'associato per quanto riguarda il prelievo IRPEF).
La norma citata esclude la possibilità di qualificare le somme come rimborsi spesa anche nel caso in cui vengano superati i limiti preventivamente stabiliti dalle associazioni stesse, limiti che devono essere determinati dagli organi deliberativi dell'associazione in relazione al singolo associato e che non possono essere individuati sulla base dell'importo iscritto nel bilancio preventivo, come sostenuto dall'Agenzia ricorrente. Depone a favore di tale interpretazione sia il dato letterale (l'art. 2 cit. si riferisce «al volontario»), sia la considerazione della natura fisiologica degli scostamenti tra il bilancio preventivo e quello consuntivo, dovuti a spese inizialmente non previste e successivamente autorizzate o ratificate dall'assemblea durante l'esercizio.
In conclusione, la Corte di legittimità ritiene ammissibile la sola censura con la quale l'Agenzia lamenta il mancato esame della circostanza per cui i rimborsi asseritamente erogati dall'Associazione risultavano privi della documentazione delle rispettive spese. La sentenza impugnata si fonda infatti su elementi – l'esiguità delle somme e le relative modalità di pagamento – privi di ogni rilevanza ai sensi dell'art. 2, L. n. 266/1991 e merita dunque la cassazione con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia. |