Al via la definizione agevolata consentita agli Enti territoriali

La Redazione
24 Novembre 2016

Al via la definizione agevolata delle entrate regionali e degli Enti locali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione notificati negli anni dal 2000 al 2016 dagli Enti stessi e dai concessionari della riscossione.

Al via la definizione agevolata delle entrate regionali e degli Enti locali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione notificati negli anni dal 2000 al 2016 dagli Enti stessi e dai concessionari della riscossione. La possibilità di dare il via alla rottamazione “locale” è rimessa agli stessi Enti territoriali: se lo vorranno, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, potranno introdurre una definizione agevolata molto simile a quella concessa a Equitalia dal Decreto Fiscale. A prevederlo è la stessa legge di conversione del D.L. n. 193/2016, approvata lo scorso mercoledì dalla Camera e oggi al voto a Palazzo Madama, che all'art. 6-ter introduce la “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli Enti locali”.

Rispetto alla rottamazione concessa a Equitalia, la definizione agevolata consentita agli Enti territoriali è limitata alle sole sanzioni (le uniche che potranno essere abbuonate ai contribuenti) e non anche agli interessi di mora. Gli Enti interessati dovranno scegliere per la definizione agevolata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto in commento, secondo le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse. Il provvedimento che stabilirà l'introduzione della definizione agevolata dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente di provenienza e dovrà indicare:

  • il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
  • le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  • i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
  • il termine entro il quale l'Ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Come per la rottamazione di Equitalia, a seguito della presentazione dell'istanza di adesione da parte dei contribuenti, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza. E, sempre in parallelo alla rottamazione nazionale, in caso di mancato/insufficiente/tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

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