Nuove sanzioni da omessa dichiarazione

La Redazione
29 Gennaio 2016

Quali sono le nuove sanzioni in caso di tardiva dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 158/2015 "riforma dei reati tributari"?

Quali sono le nuove sanzioni in caso di tardiva dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 158/2015 "riforma dei reati tributari"?

Come si rileva dalla rubrica del nuovo art. 1, D.Lgs. n. 471/1997, riformulato in toto dall'art. 15, co. 1, lett. a), D.Lgs n. 158/2015, vengono disciplinate nella nuova disposizione le violazioni commesse sia in materia di imposte sui redditi che in materia di imposta regionale sulle attività produttive.

In precedenza, le violazioni amministrative in materia di IRAP erano disciplinate (in modo analogo a quanto previsto dagli artt. 1 e 8 del D.Lgs n. 471/1997) dagli artt. 32 e 33 del D.Lgs n. 446/1997 che, per ragioni di coordinamento normativo, dal 1° gennaio 2016 saranno abrogate, a mente dell'art. 32, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 158/2015.

Sotto il profilo sanzionatorio, per l'omessa dichiarazione vengono riconfermate al comma 1, sia la misura proporzionale (compresa tra 120% e 240% delle imposte sui redditi e IRAP dovute), sia quelle fisse (debitamente convertite in euro), previste nelle seguenti misure:

  • 250 euro quale misura minima sanzionatoria generale;
  • da 250 euro a 1.000 euro se non sono dovute imposte.

Ma la vera novità della novella normativa è costituita dalle attenuanti sanzionatorie inserite nel secondo e terzo periodo del nuovo art. 1 del citato D.Lgs. 471/1997, in virtù della quale “se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500”.