Il meccanismo della tassazione separata in ipotesi di dichiarazione integrativa

Amedeo Mellaro
25 Gennaio 2017

Un soggetto nell'anno X non dichiara nel quadro RM un reddito soggetto a tassazione separata per mandato di fine attività agente assicurativo. Tale comportamento a quali provvedimenti sanzionatori è soggetto considerando che l'Amministrazione finanziaria verifica dal mod. 770 del sostituto d'imposta ?

Un soggetto nell'anno X non dichiara nel quadro RM un reddito soggetto a tassazione separata per mandato di fine attività agente assicurativo. Tale comportamento a quali provvedimenti sanzionatori è soggetto considerando che l'Amministrazione finanziaria verifica dal mod. 770 del sostituto d'imposta?

In linea di principio, a seguito dello scioglimento del rapporto di agenzia, il mandante è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidate nel corso del contratto.

Tali indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ma, per espressa previsione dell'art. 53, comma 2, lett. e) del TUIR, sono considerate redditi di lavoro autonomo.

Altresì, per completezza, giova precisare che, i sopracitati proventi, se corrisposti a persone fisiche, come nel caso prospettato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d) del TUIR sono soggetti a tassazione separata da esercitare in dichiarazione dei redditi (quadro RM - Unico PF), salvo optare per la tassazione ordinaria.

Al momento della liquidazione dell'indennità, viene operata una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 20% da parte del sostituto d'imposta, mentre il percettore ha l'obbligo di indicare tale importo nel suo modello Unico.

Considerato che, l'agente ha omesso di dichiarare tale indennità nel quadro RM del suo Unico PF 2016 (anno d'imposta 2015), si richiede quale siano i provvedimenti adottabili nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, al fine di rimediare a tale inadempienza.

Si pone, quindi, la necessità di affrontare la questione relativa alla possibilità di predisporre una dichiarazione integrativa all'interno della quale indicare il reddito soggetto a tassazione separata e sanare l'omissione effettuata in Unico 2016.

A tale questione si è espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale nell'ordinanza del 16 settembre 2015, n. 18180 ha affermato che la dichiarazione, pur avendo la natura “di scienza”, non è modificabile qualora si intenda rettificare non errori di calcolo o materiali ma manifestazioni di volontà richieste dal legislatore al contribuente. Questo perché la dichiarazione “assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'Amministrazione”.

Pertanto, la Cassazione aveva concluso che, se il reddito fosse stato dichiarato originariamente a tassazione ordinaria il contribuente avrebbe potuto limitarsi ad integrarlo senza poter variare la scelta dell'opzione in tassazione separata e viceversa.

Non solo, la questione relativa alla possibilità di effettuare nella dichiarazione integrativa l'opzione per la tassazione separata è stata affrontata nel corso Forum Tax dell'11 ottobre 2016, durante il quale l'Agenzia delle Entrate ha specificato che, resta confermato il principio contenuto nella Circolare 4 marzo 2010, n. 8/E, e nella Risoluzione 20 dicembre 2010, n. 132/E, secondo le quali “la dichiarazione integrativa è finalizzata a correggere errori od omissioni nell'indicazione di elementi funzionali alla determinazione del reddito imponibile e non anche a modificare scelte più o meno favorevoli”.

Nel caso di specie, il contribuente non sta operando una modifica circa l'opzione per la tassazione separata od ordinaria, né, tantomeno, una revoca della scelta operata nell'originaria dichiarazione.

Pertanto, in assenza di interpretazioni di prassi contrarie ed al fine di rimediare all'omissione oggetto del quesito, si ritiene necessario, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998, predisporre ed inviare una dichiarazione integrativa (a sfavore per il contribuente) di Unico 2016, indicare nel quadro RM i redditi soggetti naturalmente al meccanismo della tassazione separata ed attendere, ai sensi dell'art. 1, comma 412 della L. n. 311/2004, l'intervento dell'Agenzia delle Entrate che liquida la relativa imposta mediante “avviso bonario“.

Dal punto di vista operativo, il contribuente dovrà dichiarare l'indennità percepita nella sezione I del quadro RM di Unico 2016 ed indicare:

  • nella colonna 1 la lettera “A” corrispondente alla tipologia di “indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche“;
  • nella colonna 2 l'anno di insorgenza del diritto a percepire tale reddito;
  • nella colonna 3 l'ammontare dell'indennità, degli acconti e delle anticipazioni;
  • nella colonna 4, la somma degli importi percepiti nel 2015 e in anni precedenti relativamente allo stesso rapporto ovvero, in mancanza di precedenti erogazioni, l'importo di colonna 3;
  • nella colonna 5, l'ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 2015 (comprese quelle eventualmente sospese);
  • nella colonna 6, la somma delle ritenute di colonna 5 e quelle eventualmente subite in anni precedenti (comprese quelle eventualmente sospese).

Altresì, nel caso di specie, non dovrà essere compilato il rigo RM 14 in quanto, come indicato nelle istruzioni ministeriali al modello Unico PF 2016, pag. 15, in tale rigo vanno riportati i redditi soggetti a tassazione separata “per i quali non sono state applicate ritenute alla fonte”; nel nostro caso, il testo del quesito specifica che, la ritenuta d'acconto è già stata operata dal soggetto erogante l'indennità ed è stato predisposto il relativo modello 770 del sostituto d'imposta.

In conclusione, l'invio della dichiarazione integrativa dovrà essere accompagnato dal versamento della sanzione da base di euro 250,00 concernente le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni” di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, qualora, “sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli“.

Considerato che, sono trascorsi già 90 giorni dall'invio dell'originaria dichiarazione, il contribuente dovrà provvedere al versamento della sopracitata sanzione, beneficiando dell'istituto del ravvedimento operoso, pari ad euro 31,00 (1/8 di 250 euro) ed indicare, nel modello F24, oggetto di versamento, il codice tributo "8911" con l'indicazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione.

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