Esportazione non perfezionata: rientra nella truffa

La Redazione
25 Maggio 2016

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21622/2016, ha affermato che l'esportazione non perfezionata con la consegna all'estero rientra pienamente nell'alveo della truffa.

L'esportazione non perfezionata con la consegna all'estero costa cara all'imprenditore che la mette in pratica: il manager non può affermare che la condotta abbia una rilevanza esclusivamente amministrativa-tributaria, perché rientra pienamente nell'alveo della truffa. È il parere della Corte di Cassazione, nella sentenza depositata il 24 maggio 2016, n. 21622. In essa, è stata valutata la posizione di un imprenditore, poi condannato.

Il Legale rappresentante di una società, aveva acquistato e ceduto undici autovetture ad una società bulgara, anche se le stesse auto sono poi state utilizzate di fatto dallo stesso imputato e dai dipendenti della sua società, attraverso noleggi ripetutamente rinnovati. Un modo per non pagare l'imposta della tassa di circolazione.

La vicenda, finita davanti alla II Sezione Penale, ha ottenuto il rigetto del ricorso del contribuente. La ricostruzione del Tribunale di appello, che affermava che l'imputato aveva messo in atto una simulazione artificiosa e non una condotta elusiva, era corretta: infatti era ricorso ad un negozio simulato di cessione di autoveicoli da una società italiana ad una estera, con permanente utilizzazione degli stessi veicoli sul territorio nazionale da parte di cittadini in rapporto con la società alienante; cosa che non costituisce strumento di elusione dell'imposta, ma è un atto volto a far apparire come non dovuta ad origine l'imposta. Sul piano giuridico, i magistrati avevano correttamente rintracciato nel caso gli estremi del delitto di truffa. Alla luce di ciò, la soluzione adottata dal Tribunale era corretta, e il ricorso del contribuente è stato rigettato.

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