Legittimo il recupero dell'imposta compensata in misura superiore al limite annuo
25 Luglio 2017
La questione oggetto di analisi da parte dei Supremi giudici concerne l'ammissibilità di un limite annuale alla compensazione del credito IVA e alle conseguenze in termini di ripresa a tassazione e di successiva deducibilità in caso di superamento del tetto da parte del contribuente, nonché, conseguentemente, la dedotta incompatibilità con la disciplina unionale.
La vicenda prende avvio da un controllo effettuato dall'Amministrazione finanziaria, che contestatava alla società contribuente di aver utilizzato in compensazione dei crediti IVA eccedenti il limite annuo di cui all'art. 34 della L. n. 388/2000. La CTP sosteneva le ragioni del contribuente andando ad annullare la pretesa erariale, mentre la CTR riformava la decisione di primo grado ribadendo la validità della richiesta delle Entrate.
Sulla questione è già intervenuta la Corte di Giustizia, che con la decisione dello scorso 16 marzo ha affermato che: "l'art. 183 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, deve essere interpetato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita la compensazione di taluni debiti tributari con crediti d'imposta sul valore aggiunto a un importo massimo determinato, per ogni periodo di imposta, a condizione che l'ordinamento giuridico nazionale preveda comunque la possibilità per il soggetto passivo di recuperare tutto il credito d'imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole".
I Giudici di legittimità – prendendo spunto da quanto sopra enunciato – hanno ricordato cosa la normativa nazionale disciplina in merito a tale problematica e quali sono le azioni esperibili una volta raggiunto il limite massimo del credito compensabile:
Alla luce di siffate consideraizoni, con la sentenza n. 18080/2017, i Supremi Giudici hanno realizzato che vi è l'esistenza di spazi ordinamentali idonei a consentire un recupero del credito entro un termine ragionevole, ne deriva, dunque, la legittimità del recupero dell'imposta compensata in misura superiore al limite annuo, realizzandosi, in tale evenienza, quel mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste. Così come accade ogniqualvolta venga utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti restando nella possibilità del contribuente chiedere il rimborso.
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