Ricorso cumulativo e contributo unificato
26 Agosto 2016
Come si calcola il contributo unificato in presenza di un ricorso cumulativo? Quali gli effetti della sentenza 78/2016 della Corte Costituzionale?
Il ricorso cumulativo rappresenta un'impugnazione unitaria avverso una pluralità di atti impositivi, basati sul medesimo presupposto e diretti allo stesso contribuente; è il caso, a titolo di esempio, del ricorso proposto dal contribuente cui siano stati notificati distinti atti accertativi riguardanti il medesimo presupposto impositivo, ma relativi ad annualità diverse (si pensi al recupero della medesima quota di ammortamento dedotta negli anni). Ai sensi dell'articolo 14, comma 3 bis, del Testo unico sulle spese di giustizia (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115), anche in presenza di un ricorso cumulativo l'ammontare del contributo unificato tributario dev'essere determinato con riferimento a ciascun atto impugnato e non alla somma di essi, come si potrebbe essere indotti a pensare ove si guardasse all'oggetto del ricorso; il criterio, pertanto, è di natura amministrativa e sostanziale in quanto attiene all'ammontare del singolo atto impugnato (determinato secondo le regole contenute nell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546) e non è, dunque, di natura processuale, essendo irrilevante l'oggetto, cumulativo appunto, del ricorso. Sotto questo profilo, la Consulta, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del prelievo unitario, cioè per singolo atto, anche in caso di ricorsi cumulativi, con la sentenza 7 aprile 2016, n. 78 ha rigettato la questione sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, confermando per intero la norma incriminata. La Corte, in particolare, ha escluso che la mancata previsione di un calcolo cumulativo del contributo possa ledere il principio di capacità contributiva previsto dall'articolo 53 della Costituzione, che non opera in relazione alle spese di giustizia poiché non riguarda né una singola imposizione ispirata a principi diversi da quello della progressività, né la spesa per i servizi generali coperta da imposte indirette o da entrate che siano dovute esclusivamente da chi richiede la prestazione dell'ufficio organizzato per il singolo servizio o da chi ne provoca l'attività.
Allo stesso modo, i giudici delle leggi hanno ritenuto infondata la presunta violazione del diritto di difesa e, con essa, degli articoli 24 e 113 della Carta costituzionale, non essendo stato chiarito il motivo per il quale il diritto di difesa risulterebbe violato dal meccanismo di determinazione del contributo unificato nel ricorso cumulativo oggettivo mentre non lo sarebbe con riguardo a quello previsto per ogni singolo atto, quasi che la possibilità di difendersi fosse legata alla prerogativa di scegliere le modalità cumulative anziché quelle individuali. |