CNDCEC: ai tirocinanti può essere applicato il contratto di apprendistato
25 Agosto 2017
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, interrogato dall'Ordine di Asti sulla possibilità di applicare il particolare “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all'occupazione dei giovani" ai praticanti degli studi, ha risposto affermativamente. “L'apprendistato di alta formazione e ricerca applicabile ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni” si legge nel Pronto Ordine n. 375/2017 “è la tipologia che è possibile applicare ai tirocinanti, in quanto l'art. 45 del D.Lgs. n. 81/2015 espressamente prevede che essa possa essere utilizzata - oltre che per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 - anche per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche”.
Da qui il via libera all'applicazione ai tirocinanti. Sul punto, come sottolineato dal Consiglio Nazionale, il D.M. 12 ottobre 2015, ha chiarito che l'apprendistato per l'accesso alle professioni ordinistiche non può essere di durata inferiore a 6 mesi e che la sua durata massima è definita in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato, fino pertanto a 18 mesi. I contenuti e la durata della formazione devono essere definiti nel piano formativo individuale, redatto dal datore di lavoro, secondo il modello allegato al decreto stesso, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti professionali e della contrattazione collettiva nazionale (art. 5, comma 9, Decreto citato). |