Valida la seconda notifica se il file trasmesso via PEC è illeggibile
25 Agosto 2017
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20381/2017 depositata ieri, afferma un principio di diritto importante in ordine alla notifica via PEC del ricorso in Cassazione non andata a buon fine. In tema di contenzioso tributario – la Corte specifica che – la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, i quali, ai sensi dell'art. 53, primo comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, determinano l'inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora l'atto di appello (anche formulato in modo sintetico), contenga una motivazione e questa non possa ritenersi "assolutamente" incerta, essendo interpretabile in modo non equivoco. La sentenza in esame potrebbe fungere da guida generale per la tematica relativa alle impugnazioni delle sentenze.
Il caso di specie vedeva l'Agenzia delle Entrate ricorrere in Cassazzione a mezzo PEC (in data 10 settembre 2016), entro il termine decadenziale che scadeva a pochi giorni di distanza (il 12 settembre 2016). Alla società contribuente arrivava un file elettronico che non conteneva il testo del ricorso, così l'Agenzia delle Entrate provvedeva a effettuare nuovamente la notifica nei giorni successivi alla scadenza del termine. Da considerare che la ricorrente dopo aver appreso la notizia di mancata ricezione si è attivata nell'immediato a porre rimedio senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzasse la rinnovazione (in ossequio al principio di ragionevole durata del processo).
Vi è stata dunque una doppia notifica e la prima, tempestiva, deve ritenersi "meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva omessa" (Cass. civ., ss.uu., n. 14916/2016).
Ora, secondo la Suprema Corte, i malfunzionamenti che hanno limitato la buona riuscita della notifica sono state considerate come cause non imputabili al notificante, per cui in sostanza è stata fatta applicazione del principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14594/2016, secondo cui “La parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento”.
Alla luce di tutto quanto ciò detto nel caso in cui una qualunque disfunzione di sistema ritardi la notifica, anche la parte privata potrà sfruttare il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14594/2016, attivandosi prontamente per riprendere la procedura notificatoria.
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