Riforma delle sanzioni: nuova disciplina per ritardi e compensazioni

La Redazione
25 Settembre 2015

Il Decreto Legislativo che riforma il sistema sanzionatorio riduce le sanzioni per i ritardati versamenti e inserisce una disciplina specifica per l'ipotesi di utilizzo di un'eccedenza o di un credito in misura superiore a quella spettante.

Chi verserà con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza non sarà più soggetto alla sanzione del 30%, bensì del 15%. Ovvero l'esatta metà. Per i ritardi non superiori ai 15 giorni la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (1%). Il tutto, senza pregiudicare l'applicazione dell'art. 13, D.Lgs. 472/97, ovvero delle riduzioni spettanti in caso di ravvedimento operoso.

Sono queste alcune delle novità contemplate dal decreto legislativo che riforma il sistema sanzionatorio, approvato in via definitiva dal Governo lo scorso martedì.

A diminuire, dunque, non solo soltanto le sanzioni per gli illeciti dichiarativi (si pensi all'omessa dichiarazione, che passa dal 120-240% dell'imposta al 60-120%) ma anche quelle per i ritardati versamenti. E non solo. La nuova disciplina sanzionatoria dei versamenti diretti si accompagna ora a quella di “altre violazioni in materia di compensazione”. Il riscritto art. 13 del D.Lgs. 471/97 ospiterà, infatti, a seguito della riforma anche disposizioni specifiche per l'ipotesi di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante, punita con la sanzione pari al 30% del credito utilizzato. Di nuova introduzione è poi anche la disciplina dell'utilizzo in compensazione di un credito inesistente, prima contenuta nel D.L. 185/2008, ora punito con la sanzione dal 100 al 200% della misura del credito e senza più l'aggravante per crediti superiori ai 50.000 euro (disciplina non applicabile se il credito è emerso dai controlli dell'Amministrazione). Ulteriore novità è rappresentata, infine, dalla sanzione per la presentazione della garanzia IVA di gruppo oltre i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, fissata al 30% dell'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante (ovvero delle società controllate), compensante in tutto o in parte con somme che avrebbero dovute essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o dalla società controllante.

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