Essenziale la classificazione catastale per l’esenzione di un immobile dall’ICI

La Redazione
25 Settembre 2015

Nell'ordinanza n. 18640/2015 i Giudici della Corte di Cassazione hanno ribadito la centralità della classificazione catastale di un immobile ai fini dell'esclusione dal pagamento dell'ICI.

Per l'esenzione dall'ICI fa fede solo la classificazione catastale: non conta nulla, infatti, che un immobile sia di fatto utilizzato nell'esercizio dell'attività agricola, se non c'è il riscontro del catasto in merito. L'ordinanza della Corte di Cassazione del 22 settembre 2015, n. 18640 si inserisce nel solco già più volte tracciato dalla magistratura di diritto, rispolverando i criteri per i quali un immobile può essere escluso dal pagamento dell'imposta se riconosciuto di uso agricolo.

La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato un avviso di accertamento ICI proprio partendo dall'assunto che l'immobile fosse utilizzato di fatto nell'esercizio dell'attività di una Srl che operava nel settore primario. Secondo i Giudici Regionali, per dimostrare la ruralità dell'immobile sarebbe stata sufficiente la dimostrazione dei requisiti previsti dalla legge, in quanto la classificazione catastale assumeva un ruolo secondario. Ma, per il Comune ricorrente, il dato formale dell'accatastamento catastale non può essere considerato secondario; e così hanno affermato anche i Giudici di piazza Cavour: può godere dell'esenzione dall'imposta solo l'immobile che è stato incluso nelle categorie rurali A/6 o D/10. Diventa pertanto irrilevante anche l'accertamento giudiziale dei requisiti di ruralità ai fini dell'assoggettamento all'imposta.

Aveva pertanto errato la Commissione Regionale, laddove aveva ritenuto l'immobile esente da ICI omettendo però di controllare se fosse iscritto al catasto con le categorie A/6 o D/10.

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