Le operazioni in fattura non provano l'esistenza dei manufatti

La Redazione
25 Ottobre 2016

La Cassazione, con la sentenza del 20 ottobre 2016 n. 21294, ricorda che, in tema di fatture relative e operazioni inesistenti, il contribuente non avrebbe dovuto provare l'effettività dell'operazione attraverso l'argomento della sola “esistenza fisica” del manufatto, poiché ciò non supera la presunzione dell'inesistenza.

La Cassazione, con la sentenza del 20 ottobre 2016 n. 21294, ritorna sul tema inerente una società che riceveva un avviso di accertamento per IVA in merito a fatture relative e operazioni inesistenti. Al centro del contendere, la realizzazione di tre corpi di fabbrica di un complesso turistico-alberghiero: era evidente che gli edifici fossero stati costruiti, ma nessuno sapeva giustificare l'esistenza delle operazioni, fiscalmente parlando.

Le Entrate avevano infatti osservato che le tre ditte che avevano emesso le fatture risultavano prive di mezzi propri atti a realizzare i manufatti in questione, e che l'esistenza finale degli stessi manufatti non era una prova valida ad aggirare l'inesistenza soggettiva delle operazioni.

L'Amministrazione contestò quindi la detrazione ex art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Le ragioni del Fisco vennero però sconfessate dalla CTR, secondo la quale “la realizzazione di tre corpi di fabbrica […] fa ovviamente presumere l'avvenuta assegnazione dei lavori indicati nelle fatture controverse. Tale dato oggettivo è insuperabile. La circostanza che le tre ditte, di cui alle fatture contestate, non risultano possedere idonei mezzi meccanici può far presumere che le stesse abbiano operato con mezzi meccanici di terzi, ma non può inficiare il dato incontrovertibile che le opere sono state eseguite, posto che tali opere esistono”.

Non di questo avviso sono stati i Giudici della Corte. Il contribuente non avrebbe dovuto provare l'effettività dell'operazione attraverso l'argomento della sola “esistenza fisica” del manufatto; e pure la CTR non avrebbe dovuto escludere il profilo dell'inesistenza soggettiva dell'operazione basandosi sul solo dato dell'esistenza oggettiva del manufatto. Inoltre, “Il giudice tributario – hanno aggiunto dalla Cassazione – ha considerato che la mancanza di mezzi meccanici può far presumere l'utilizzo di mezzi terzi, ma ciò non toglierebbe che le opere siano state eseguite, posto che tali opere esistono. Tale conclusione acquista un carattere apodittico, perché fonda l'effettività del costo sul mero dato dell'esistenza e non si comprende quale sia stato il procedimento logico che ha consentito di passare dall'esistenza del manufatto all'esistenza soggettiva dell'operazione”. In pratica, l'astratta possibilità che si siano utilizzati mezzi meccanici di terzi non integra una circostanza di fatto.

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