Evasione IVA di rilevante gravità: non si applica la prescrizione

La Redazione
25 Ottobre 2016

Con la sentenza n. 44584/2016, i giudici della sezione penale della Cassazione riconoscono la legittimità del precedente enunciato dalla Corte di Giustizia Ue in materia di prescrizione dei reati tributari, affermando che la prescrizione delle “frodi carosello” può essere disapplicata dal giudice penale solo nel caso in cui si tratti di reati connotati da un'effettiva gravità.

La sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 44584/2016, detta i criteri per valutare le «frodi gravi»; in particolare rilevano che la prescrizione delle "frodi carosello" può essere oggetto di disapplicazione del giudice penale solo nel momento in cui i reati risultano connotati da un'effettiva gravità.

La Corte, dunque, riallacciandosi al noto caso Taricco, in materia di prescrizione nei reati tributari, pare riconoscere la legittimità di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Ue.

I requisiti integranti l'illegittimità comunitaria per ineffettività della complessiva disciplina sanzionatoria delle frodi sotto il profilo dell'eccessiva brevità del termine prescrizionale sono dunque:

a) la pendenza di un procedimento penale riguardante "frodi carosello" in materia di IVA;

b) l'ineffettività delle sanzioni previste in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Anche se non applicati al caso concreto oggetto di disamina da parte dei giudici, si rileva che al requisito di gravità della frode, deve darsi rilievo alla quantità dell'imposta evasa e alle modalità attraverso le quali la frode è stata posta in essere, tenendo comunque presente che nel concetto di frode grave, suscettibile di ledere gli interessi finanziari dell'UE, devono ritenersi incluse non soltanto le fattispecie che contengono il requisito della fraudolenza nella descrizione della norma penale (come nel caso degli artt. 2, 3 e 11 del D.lgs. n. 74/2000), ma anche le fattispecie che siano dirette all'evasione dell'imposta indiretta.

Dalla Corte viene valutato che una diversa opinione comporterebbe una disparità di trattamento non giustificata, soprattutto verso le condotte più articolate e complesse e dunque maggiormente insidiose. Pertanto sarebbe irragionevole disapplicare le sole norme viziate da “illegittimità comunitaria” in relazione alle norme viziate dal requisito della fraudolenza e non disapplicare anche quelle in relazione alle fattispecie che, sebbene non tipicamente fraudolente, si rivelino indispensabili per la configurazione del meccanismo frodatorio.

Nel caso di specie non ricorre nessuno dei due requisiti; per ciò che concerne la gravità della frode, deve premettersi che i reati per i quali si procede sono in astratto riconducibili all'ambito di applicazione della sentenza Taricco (trattandosi di violazione degli artt. 2 e 8 del D.Lgs. n. 74/2000), inoltre il requisito non ricorre perchè le frodi oggetto di contestazione hanno determinato singole evasioni IVA per importi non considerevoli.

Per quanto riguarda il secondo requisito: l'ineffettività delle sanzioni previste in un numero considerevole di casi di frode grave [...] deve ritenersi che lo stesso non ricorra, in ragione dell'entità e del numero modesto di operazioni fraudolente oggetto di contestazione, poste in essere senza l'interposizione di più società.

In conclusione dunque i reati del presente procedimento non rientrano fra quelli per i quali possono trovare applicazione i principi in materia di durata massima del termine di prescrizione affermati con la sentenza Taricco. Il computo della prescrizione deve essere effettuato con gli ordinari criteri di cui agli artt. 157, 160 e 161 del c.p., i quali prevedono un termine massimo per i reati (per i quali si procede), che è di sette anni e sei mesi.

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