In assenza di dichiarazione è legittimo l'accertamento
25 Novembre 2015
I Giudici della Corte accolgono il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, con sentenza del 20 novembre 2015, n. 23770, affermando che il contribuente che non ottempera alla dichiarazione IVA sarà esposto all'accertamento induttivo.
Il ricorrente aveva impugnato la cartella di pagamento ricevuta per IVA ed IRPEF relative al 2002, emessa a seguito di un controllo della dichiarazione Unico. Sosteneva il contribuente di aver diritto al riconoscimento del credito IVA dell'anno 2001, avendo annotato tutte le fatture dalle quali scaturiva il credito; la mancata dichiarazione dell'anno precedente era dovuta ad un problema di natura tecnica. Secondo la CTP e la CTR, il ricorso del contribuente era da accogliersi: per il giudice di appello la decisione di primo grado andava confermata, poiché il contribuente aveva effettuato le dovute registrazioni attive e passive e le relative liquidazioni periodiche anche senza aver presentato la dichiarazione per gli anni 2000 e 2001. Insomma, per la CTR l'omissione della presentazione della dichiarazione IVA non comportava la perdita del credito.
Secondo le Entrate, invece, doveva escludersi che il credito si potesse recuperare con il trasferimento della detrazione nel periodo di imposta successivo, “potendo in tal caso il contribuente ottenere il pagamento del proprio credito solo attraverso il procedimento di rimborso”. Pertanto, sempre secondo la ricorrente, sarebbe legittimo sostenere che l'Amministrazione finanziaria possa recuperare l'importo a seguito di un controllo automatizzato, in virtù del fatto che in tal caso il contribuente “è tenuto a versare la totalità dell'IVA, compresa quella che assume essere a credito, e chiederne successivamente il rimborso all'Amministrazione Finanziaria, onde consentire a quest'ultima di accertare l'esistenza del credito”.
Ciò, secondo la Corte di Cassazione è meritevole di accoglimento. Infatti, l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale lo espone naturalmente all'accertamento induttivo, escludendo pertanto la possibilità di recuperare il credito maturato in ordine al relativo periodo di imposta con il trasferimento della detrazione nel periodo di imposta successivo. Non avendo la Commissione fatto corretta applicazione di tali principi, confondendo il diritto alla detrazione con quello di recupero del credito, il ricorso delle Entrate è stato accolto. |