Sanzione amministrativa per l'erroneo utilizzo di un credito infrannuale

La Redazione
25 Novembre 2015

Con sentenza n. 23755 del 20 novembre scorso, la Corte di Cassazione ha statuito che l'errato utilizzo delle somme in compensazione relative alla liquidazione periodica dell'IVA da parte del contribuente comporta sempre una sanzione amministrativa.

L'erroneo utilizzo di un credito infrannuale è sanzionato dall'Agenzia delle Entrate. Con la sentenza del 20 novembre 2015, n. 23755 i Giudici della Cassazione hanno rigettato il ricorso del contribuente che aveva impugnato le sanzioni applicate per l'errata utilizzazione delle somme in compensazione relative alla liquidazione periodica dell'IVA. Il Tribunale di appello, poiché il contribuente aveva compensato erroneamente un credito di imposta infrannuale che comunque gli sarebbe spettato in sede di dichiarazione e di liquidazione, ritenne che si fosse trattato di una semplice infrazione formale, che non ha sottratto imposta all'erario.

Diversamente ha giudicato la Cassazione, accogliendo il ricorso delle Entrate. Secondo i Giudici, la sentenza di appello aveva accertato che il contribuente non aveva calcolato la differenza tra l'IVA a debito e quella a credito, relativa al primo trimestre, compensando solamente quella a credito relativa al mese di marzo. Secondo la Corte, “tale comportamento non è in linea con quanto previsto dall'art. 8, co. 3 del D.P.R. 542/1999”.

Richiamandosi all'art. 13 del D.Lgs. 471/97, i Supremi Giudici hanno affermato che “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato (comma 1). Fuori dai casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”.

Per i Giudici, la sanzione va applicata anche ai casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'IVA: le somme non versate in sede di liquidazione periodica o di liquidazione dell'acconto non possono confluire nel saldo finale per essere nuovamente soggette a sanzione nel caso di mancato pagamento in sede di dichiarazione annuale.

È dunque indubbio che ogni volta si utilizzi la compensazione fiscale senza i presupposti del caso “si realizzi quel mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste”.

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