Le emittenti televisive soggette al Canone pre-riforma

La Redazione
26 Aprile 2016

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7942/2016, afferma che per le emittenti televisive è previsto comunque il canone RAI (prima della riforma introdotta dalla Stabilità 2016).

Mentre il MISE e l'Agenzia delle Entrate hanno fornito gli ultimi chiarimenti in merito al canone in bolletta (il primo, specificando che sono esclusi pc, tablet e smartphone se sprovvisti di un sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare; la seconda, spostando al 16 maggio il termine unico entro cui presentare la dichiarazione di non possesso del televisore) la Cassazione ha analizzato gli ultimi casi di diatribe legate al vecchio canone televisivo.

Nella sentenza del 20 aprile 2016, n. 7942, i Giudici della Corte hanno giudicato l'appello proposto dalle Entrate, che avevano impugnato una sentenza di secondo grado. La CTR aveva ritenuto che una S.p.A., in quanto società svolgente attività di telediffusione, non fosse soggetta al pagamento del canone televisivo: in ciò, si rifaceva al R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, che esonerava gli enti che corrispondono il tributo fisso per la radiofonia. Secondo le Entrate, tale lettura era viziata: infatti, se l'art. 18 del R.D.L. 21 febbraio 1938 n. 246 prevedeva l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari per gli enti che corrispondevano il contributo fisso per la radiofonia, l'art. 1 del D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 821 aveva abrogato tale disposizione.

Secondo la Cassazione, il ricorso era fondato: secondo la CTR, il D.Lgs. n. 821/1948 aveva abolito i soli contributi annui fissi per le radioaudizioni e non i contributi fissi obbligatori per la radiofonia ma, ha osservato la Cassazione, “i due termini (radiofonia e radioaudizione) sono sovrapponibili”.

Inoltre, la Cassazione ha specificato come la tassa di concessione governativa, al cui pagamento era tenuta la contribuente come titolare di concessione radiotelevisiva, è stata istituita in seguito, in virtù dell'art. 22 della Legge n. 223/1990, con natura affatto diversa dai contributi fissi obbligatori per la radiofonia. Un'osservazione che ha portato i Giudici della Cassazione ad affermare che l'esenzione dal pagamento del canone non riguardava l'emittente televisiva.

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