Le operazioni bancarie di versamento hanno valore presuntivo per tutti i contribuenti

La Redazione
26 Maggio 2017

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13074/2017, ha ricordato che le operazioni bancarie di prelevamento hanno un valore presuntivo nei confronti dei soliti titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 24 maggio 2017, n. 13074, ha ricordato che i versamenti hanno valore presuntivo per tutti i contribuenti, ha così accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, che aveva impugnato la sentenza del giudice di merito favorevole ad un contribuente.

Con la sentenza di Commissione Tributaria Regionale era stata confermata la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale, accogliendo il ricorso di un contribuente contro l'avviso di accertamento per IVA, IRPEF e addizionali regionali emesso dalle Entrate in rettifica della dichiarazione dei redditi accertando un reddito di 133mila euro a fronte di quello dichiarato di appena 27mila euro.

In accoglimento del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la Cassazione ha affermato che «In tema di imposta sui redditi – hanno scritto i Giudici – la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari […] non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti […] tuttavia, all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti».

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