No all'estensione al contribuente degli effetti positivi del giudicato per il coobbligato solidale

La Redazione
26 Giugno 2017

È di ostacolo al suo esercizio solo la definitiva conclusione del giudizio instaurato con sentenza sfavorevole passata in giudicato. Questa la decisione della Corte di Cassazione presa con l'ordinanza n. 15787/2017.

«In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato, destinatario di un atto impositivo, di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 c.c., non è preclusa per il solo fatto di non essere rimasto inerte e di avere autonomamente impugnato l'avviso di accertamento, essendo di ostacolo al suo esercizio solo la definitiva conclusione del giudizio da lui instaurato con sentenza sfavorevole passata in giudicato». Così i Giudici della Corte di Cassazione con la recente ordinanza del 23 giugno 2017, n. 15787.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, in una causa nella quale si valutava la legittimità di una cartella di pagamento per l'imposta di registro destinata ad una contribuente in merito ad una compravendita di un immobile del quale era poi stato rettificato il valore. Commissione Tributaria Provinciale e Commissione Tributaria Regionale avevano accolto il ricorso della contribuente.

Non così per i Giudici di Piazza Cavour, i quali hanno evidenziato l'errore nel quale era incorso il Giudice del merito, che aveva esteso il giudicato parzialmente favorevole formatosi in favore del coobbligato alla ricorrente, quest'ultima «già aveva promosso autonomo giudizio conclusosi con sentenza, passata in cosa giudicata, integralmente sfavorevole». Pertanto, la sentenza impugnata dal Fisco è stata cassata dal Supremo Consesso.

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