Contratto di mutuo tra banca e beneficiario finale: esente da bollo e registro
26 Luglio 2016
Sui mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali, concessi dalle banche alle giovani coppie, alle famiglie numerose o con disabili, per comprare o ristrutturare l'abitazione principale, non sono dovute l'imposta di registro, di bollo e ogni altra imposta indiretta.
Così chiarisce la Risoluzione n. 61/E di ieri che estende ai mutui in questione, che sono quelli frutto dei finanziamenti concessi alle banche da Cassa depositi e prestiti, lo stesso trattamento di favore già riservato alle banche quando ottengono i finanziamenti: l'esenzione dall'imposta di registro, bollo e da ogni altra imposta indiretta. Si tratta di una particolare procedura di erogazione di finanziamenti con provvista della CDP, prevista dal comma 7-bis dell'art. 5 D.L. n. 269/2003, volta a favorire l'accesso al credito per l'acquisto o per la ristrutturazione dell'abitazione principale da parte di categorie di soggetti meritevoli di tutela, quali, come anticipato, le giovani coppie, le famiglie numerose o con disabili.
In questo contesto, per l'Agenzia delle Entrate, il contratto di mutuo stipulato dalla banca con il beneficiario finale, dopo la messa a disposizione della provvista da parte di CDP, altro non è che un “atto esecutivo rispetto al contratto di finanziamento stipulato tra CDP e la banca”, ove la banca si limita a svolgere “una funzione strumentale volta a consentire che la provvista messa a disposizione da CDP per agevolare l'accesso al credito da parte dei soggetti individuati dalla norma venga effettivamente destinata a tale finalità.”
Da qui il via libera all'estensione della previsione di esenzione da registro, bollo e altre imposte indirette di contenuta al comma 24 dell'art. 5 D.L. n. 269/2003, anche al contratto di mutuo tra banca e beneficiario finale. “Proprio in considerazione della stretta correlazione – si legge nella Risoluzione – che sussiste tra il contratto di finanziamento stipulato tra CDP e la banca ed il contratto di mutuo stipulato tra la banca ed il beneficiario finale, deve ritenersi che la previsione di esenzione (…) debba trovare applicazione in relazione al complessivo rapporto di finanziamento (…) e, dunque, sia con riferimento al finanziamento intercorrente tra CDP e banche, che con riferimento al contratto stipulato tra la banca ed il beneficiario finale, sulla base della citata Convenzione”. |