Sì all'agevolazione per investimenti in aree disagiate anche se i beni sono dislocati

La Redazione
26 Luglio 2016

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15193/2016, ha confermato che non viene meno il beneficio qualora ci sia la dislocazione dei beni nei cantieri edili ove viene esercitata l'attività di impresa.

La dislocazione dei beni nei cantieri edili ove viene esercitata l'attività di impresa non determina il venir meno del beneficio”. Le parole, della Cassazione (sentenza del 22 luglio 2016, n. 15193) si riferiscono all'agevolazione cosiddetta per investimenti in aree disagiate: la Corte ha ribadito la spettanza del beneficio anche se i beni strumentali sono dislocati nei diversi cantieri ove l'azienda svolge il suo lavoro, anche se in zone non rientranti nell'agevolazione.

Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto a recuperare il credito di imposta per due annualità, sostenendo che al momento dell'ispezione nella sede societaria alcuni beni strumentali, per i quali spettava il contributo in quanto impresa operante in aree disagiate, erano dislocati presso alcuni cantieri edili, in aree diverse rispetto a quelle per le quali sarebbe spettato il contributo.

Tanto la CTP quanto la CTR avevano accolto il ricorso presentato dalla società contribuente. La Cassazione ha confermato il loro verdetto, ricordando preliminarmente che “il beneficio del credito di imposta per nuovi investimenti, previsto dall'art. 8 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, è riferito specificamente alle acquisizioni di beni strumentali nuovi, destinati alle strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nelle aree individuate come svantaggiate dalla Commissione delle Comunità Europee”.

Ora, perché il requisito della strumentalità sussista, è necessario che i costi ed i ricavi siano inseriti nella contabilità di una struttura produttiva che operi effettivamente sul territorio, realizzando nella zona svantaggiata non solo costi e ricavi, ma anche l'oggetto della propria attività di impresa. E – hanno aggiunto i Giudici – “la norma antielusiva di cui all'art. 8, comma 7 della Legge n. 388/2000 non è applicabile in caso di trasferimento del bene in un luogo diverso da quello originariamente indicato dal contribuente ma pur sempre nell'ambito della stessa struttura produttiva”. Trattasi di una norma che ridetermina il credito d'imposta se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro acquisizione, oppure se vengono dismessi, ceduti a terzi o destinati a finalità diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo di imposta successivo.

Dunque, secondo la Cassazione, il beneficio non viene meno, anche se i beni oggetto dell'agevolazione sono dislocati nei cantieri edili ove viene esercitata l'attività di impresa.

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