Il contraddittorio preventivo deve essere instaurato anche in assenza di obbligo espresso
26 Agosto 2015
La disciplina del contraddittorio preventivo – principio pacificamente annoverato tra i diritti fondamentali dell'uomo nelle tradizioni costituzionali degli Stati membri dell'Unione europea–, desumibile essenzialmente da tre sentenze fondamentali (CGUE, 18 dicembre 2008, C-349/07; CGUE, 3 luglio 2014, cause riunite C-129/13 e C-130/13; Cass. civ., sez. un., 18 settembre 2014, nn. 19667 e 19668), contiene indicazioni applicabili non solo agli accertamenti relativi a materie “armonizzate” (Iva, dazi doganali) ma anche a quelli aventi ad oggetto imposte diverse. Pertanto il difetto di motivazione dell'atto impositivo dovuto alla mancata attivazione da parte dell'Ufficio della fase del contraddittorio preventivo, tale per cui il contribuente non è stato messo in condizione né di comprendere l'operato dell'Amministrazione né di esporre le proprie ragioni, determina senza dubbio la nullità dell'avviso di accertamento laddove sia oltretutto evidente che l'instaurazione del contraddittorio avrebbe determinato esiti differenti.
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