La procedura automatizzata nel controllo cartolare della dichiarazione

La Redazione
26 Settembre 2016

L'art. 36-bis, secondo comma, del d.P.R. n. 600/1973 sancisce che la procedura automatica può essere utilizzata qualora vi sia bisogno di "ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge...", nel caso in esame per disconoscere i crediti d'imposta esposti...

La procedura automatizzata di cui agli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 può essere adottata solo ove sia necessario un controllo meramente cartolare della dichiarazione, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o quando sia necessaria una semplice correzione di errori materiali o di calcolo: la negazione della detrazione nell'anno in verifica di un credito dell'anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche, dovendo ritenersi che il disconoscimento dei crediti e l'iscrizione della conseguente maggiore imposta dovevano, pertanto, avvenire previa emissione di motivato avviso di accertamento.

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