L'omesso o il ritardato versamento delle rate inficiano il condono

La Redazione
26 Ottobre 2015

L'efficacia del condono viene meno se la seconda rata è stata pagata in ritardo, infatti darebbe ad esso un valore clemenziale e non premiale.

Se la seconda rata è stata pagata in ritardo, viene meno l'efficacia del condono; a nulla vale, in tal senso, fare appello all'errore scusabile, in virtù delle varie modifiche intervenute nei termini entro i quali devono effettuarsi i pagamenti. I Giudici della Cassazione, con l'ordinanza del 19 ottobre 2015 n. 21145, hanno in tal senso confermato l'orientamento della Commissione Regionale, anche se hanno in extremis salvato il contribuente.

L'Agenzia delle Entrate ricorreva contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva ritenuto accettabile il ricorso di un contribuente, anche se tardivo, riguardante una lite fiscale pendente; il contribuente sosteneva la scusabilità dell'errore, per le varie modifiche normative intervenute.

Secondo il Giudice di merito, l'intempestivo pagamento della seconda rata non faceva venire meno l'efficacia del condono (art. 12, L. 289/2002, relativamente alla definizione dei carichi di ruolo pregressi). Eppure, affermano i giudici della Cassazione, tale affermazione è errata, perché “non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e di pagamento integrale dell'importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l'onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia”. Insomma, questa forma di sanatoria sarebbe un condono clemenziale e non premiale, e ne discende che l'efficacia della sanatoria sia condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto, “mentre l'omesso o anche il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata escludono il verificarsi della definizione della lite pendente”.

Eppure, nella specifica situazione in esame, il giudizio del tribunale di appello non è stato errato. I giudici della Cassazione hanno infatti posto l'accento sulla proroga di un anno (da aprile 2004 ad aprile 2005) del termine di pagamento della seconda rata del condono ex art. 12 L. 289/2002: tale proroga deve ritenersi operante anche per coloro in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 143/2003.

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