Omessa indicazione del responsabile del procedimento

La Redazione
26 Ottobre 2015

La cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento – se riferita a ruoli consegnati all'agente della riscossione in data anteriore al 1° giugno 2008 – non è affetta da nullità.

Con la sentenza 21606 del 23 ottobre, la Cassazione riafferma che la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento – se riferita a ruoli consegnati all'agente della riscossione in data anteriore al 1° giugno 2008 – non è affetta da nullità, considerato il fatto che l'art. 36, comma 4-ter, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, ha previsto tale sanzione solo con riferimento alle cartelle riferite a ruoli consegnati a decorrere dalla predetta data, ex art. 25, D.P.R. 602/1973 (disposizione la cui legittimità è stata sancita da Corte Cost., 28 gennaio 2009, n. 58).

Ai fini della validità dell'atto peraltro non è necessaria neppure la sottoscrizione autografa del legale rappresentante dello stesso, ma è sufficiente la riferibilità dell'atto all'Autorità da cui promana (cfr. Cass. civ., sez. trib., 2 marzo 2007, n. 4923; id., 29 ottobre 2007, n. 22692): solo nel caso in cui la mancanza di sottoscrizione non permette l'individuazione dell'Autorità da cui proviene il provvedimento occorre pronunciare la nullità dello stesso.

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