Omessa indicazione del responsabile del procedimento
26 Ottobre 2015
Con la sentenza 21606 del 23 ottobre, la Cassazione riafferma che la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento – se riferita a ruoli consegnati all'agente della riscossione in data anteriore al 1° giugno 2008 – non è affetta da nullità, considerato il fatto che l'art. 36, comma 4-ter, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, ha previsto tale sanzione solo con riferimento alle cartelle riferite a ruoli consegnati a decorrere dalla predetta data, ex art. 25, D.P.R. 602/1973 (disposizione la cui legittimità è stata sancita da Corte Cost., 28 gennaio 2009, n. 58).
Ai fini della validità dell'atto peraltro non è necessaria neppure la sottoscrizione autografa del legale rappresentante dello stesso, ma è sufficiente la riferibilità dell'atto all'Autorità da cui promana (cfr. Cass. civ., sez. trib., 2 marzo 2007, n. 4923; id., 29 ottobre 2007, n. 22692): solo nel caso in cui la mancanza di sottoscrizione non permette l'individuazione dell'Autorità da cui proviene il provvedimento occorre pronunciare la nullità dello stesso. |