Non è necessaria la relata per le notifiche a mezzo posta
26 Novembre 2015
La notifica dell'accertamento effettuata a mezzo posta, consegnata nelle mani del portiere, è perfettamente valida, e non deve essere prodotta alcuna relazione di notifica circa la persona alla quale è stata consegnata. A ribadire il concetto, la Cassazione, con l'ordinanza del 23 novembre 2015, n. 23874.
La controversia traeva origine dall'impugnazione di una cartella esattoriale per la TARSU relativa a due annualità, contestata dal contribuente. I motivi addotti dal ricorrente vennero però sconfessati sia dalla CTP che dalla CTR. Il giudice di appello aveva affermato come la notifica dell'accertamento fosse avvenuta non a mezzo di un ufficiale giudiziario, ma a mezzo posta con plico raccomandato; in tal caso, la consegna del plico – avvenuta presso il domicilio a mani del portiere – non richiedeva anche la menzione dell'effettuazione di “altre ricerche”.
Il ricorrente lamentava come, secondo la CTR, non fossero necessarie ulteriori attività di attestazione delle condizioni previste dalla legge, come l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 139, II comma del c.p.c.
Però, per le notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento – hanno sottolineato i Giudici – è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati. “Ne consegue – hanno affermato dalla Cassazione - che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”. |