Istanza di rimborso o riporto a nuovo del credito? una scelta esclude l'altra
26 Novembre 2015
La Cassazione precisa che il sistema fiscale è regolato da adempimenti formali e sostanziali, che per ragioni di convenienza ed opportunità non possono essere facoltizzati liberamente: non si può pertanto usufruire sia dell'istituto di riporto a nuovo del credito e sia quello di istanza di rimborso. È quanto emerge dall'ordinanza del 23 novembre 2015, n. 23891.
La vicenda in breve. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso contro la decisione di appello, con la quale un contribuente si era visto riconoscere il recupero del credito di imposta relativo all'IVA del 2003. Secondo la CTR, la parte contribuente poteva operare la detrazione del credito di imposta nel 2004, nonostante in un primo tempo avesse optato per il rimborso richiesto nella relativa dichiarazione del 2003.
Secondo le Entrate ciò non era possibile. La CTR, nell'ottica dell'Agenzia, non aveva considerato come la contribuente non avesse fornito alcun riscontro alla necessità di prestare la fideiussione, non potendo pretendere la detrazione nel 2004. “Il sistema fiscale – hanno osservato i Giudici della Corte – è regolato da tassativi adempimenti di tipo formale e sostanziale, che rispondono alla esigenza di consentire ed agevolare le verifiche e gli accertamenti del Fisco, nonché garantire il controllo dei flussi delle entrate fiscali”.
Per i Giudici, fatto salvo il principio di neutralità dell'IVA e quello per cui eventuali errori di fatto o diritto non possono risolversi nel far gravare sul contribuente un onere fiscale maggiore di quello che andrebbe sopportato, “le predette esigenze pubblicistiche verrebbero ad essere compromesse ove i contribuenti stessi fossero liberamente facoltizzati a reiterate modifiche, per ragioni di convenienza od opportunità”. Su tale motivazione, la Corte ha accolto il ricorso dell'ente impositore. |