Revoca delle agevolazioni e proroga dei termini per l’accertamento

La Redazione
26 Novembre 2015

Se entro la data fissata per poter fruire del condono non c'è violazione relativa all'applicazione di agevolazioni, mancano i presupposti giuridici del condono e, conseguentemente, della proroga del termine di esercizio della potestà accertativa ex art. 11, L. n. 289/2002. Lo ha precisato la Cassazione, con ordinanza n. 24118/2015, depositata ieri.

Se entro la data fissata per poter fruire del condono non c'è violazione relativa all'applicazione di agevolazioni, mancano i presupposti giuridici del condono e, conseguentemente, della proroga del termine di esercizio della potestà accertativa ex art. 11, L. n. 289/2002. Lo ha precisato la Cassazione, con ordinanza n. 24118/2015, depositata ieri.

Ricorreva l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con la quale la CTR annullava – poiché non tempestivo – l'avviso di accertamentocon cui l'Amministrazione aveva revocato i benefici fiscali concessi ex art. 33, L. n. 388/2000 ad una s.p.a. per l'acquisto di fondi compresi in piani particolareggiati, poi rivenduti senza avervi edificato.

Sottolinea la Suprema Corte che, correttamente, i giudici di merito non hanno messo in discussione il consolidato principio secondo cui “la proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale di cui al comma 1 dall'articolo 11, L. n. 289/2002 si applica anche all'ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni”, ma hanno affermato che la fattispecie concreta era esclusa dall'ambito di operatività della proroga biennale per l'esercizio dei poteri impositivi, in quanto era esclusa dall'ambito di operatività del condono.

Infatti “la lettera del comma 1-bis consente di definire ‘le violazioni' relative all'applicazione delle imposte con agevolazioni e, pertanto, se entro la data fissata per poter fruire del condono non c'è violazione, mancano i presupposti giuridici del condono e, conseguentemente, della proroga del termine di esercizio della potestà accertativa di cui al primo comma, ultima parte, dell'articolo 11, L. n. 289/02”.

D'altro canto, la difesa erariale era incentrata sull'ambito di operatività ratione temporis della proroga in questione, che dovrebbe avere come riferimento la registrazione dell'atto tassato con regime agevolato e non l'avveramento dei presupposti di decadenza del contribuente da detto regime; e ciò conformemente a quanto già affermato dalla stessa Corte, con ordinanza n. 24683/2014. Pertanto, la Cassazione rigetta il ricorso e, in considerazione del difforme precedente di legittimità, compensa le spese.

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