Ricorrere contro la maggior pretesa tributaria è sempre possibile

La Redazione
27 Gennaio 2017

Con l'ordinanza n. 1965/2017 i Supremi Giudici della Corte di Cassazione hanno affermato che il cittadino può sempre sollevare opposizione alla pretesa dell'Amministrazione qualora la dichiarazione sia stata redatta compiendo errori di fatto o di diritto.

La possibilità di ricorrere contro la maggior pretesa tributaria è sempre concessa ai contribuenti. Con l'ordinanza del 25 gennaio 2017, n. 1965 la Cassazione, accogliendo il ricorso di un cittadino, conferma la possibilità di opposizione alla maggior pretesa tributaria.

Nel caso in esame, i Giudici della CTR avevano rigettato il ricorso del contribuente avverso la cartella emessa dall'ufficio per il mancato pagamento di IVA per l'anno 2007. Il Giudice di appello aveva ritenuto di non poter esaminare, all'interno del procedimento giurisdizionale innescato dalla parte ricorrente per sostenere l'illegittimità della pretesa fiscale (in merito all'esistenza di IVA erroneamente calcolata e poi emendata con dichiarazione integrativa) l'esistenza degli elementi idonei a determinare correttamente il volume di vendite e di IVA. Secondo il giudice, non era possibile procedere in quanto la dichiarazione integrativa era stata presentata tardivamente, oltre il termine di cui all'art. 2, comma 8 ed 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998.

La possibilità di emendare le dichiarazioni dei redditi – hanno affermato dalla Corte – per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggiore debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante”.

Inoltre, i giudici della Cassazione hanno ricordato che “La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall' art. 43, d.P.R. n. 600/1973. Il rimborso dei versamenti diretti […] è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e dalle modalità della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998. Il contribuente […] può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria”.

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